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1 3rd April 20:28
alucard
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante



Salve a tutti. Una richiesta per chi è più esperto di me in materia di
prevenzione incendi. Un piccolo impianto di rifornimento gasolio ad uso
privato (serbatoio fuori terra, circa 5mc, con pompa) è soggetto a CPI?
Secondo me assolutamente si, rientrando pienamente nel punto 18 del DM
16/02/1982.
Bisogna presentare il progetto di prevenzione incendi ai VVF oppure esiste
qualche riferimento normativo specifico, tipo un'autorizzazione ministeriale
"una tantum", che esclude questi impianti dalla presentazione di una pratica
di prevenzione incendi specifica per ogni installazione, visto che sono
praticamente identiche una all'altra?
Nello specifico, per una grande opera a rete è prevista l'installazione di
numerosi impianti di questo tipo nei vari cantieri/campi base.
Grazie a tutti!


aLUCArd (from work)

--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."
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2 3rd April 20:28
s.c.a.i. s.r.l.
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante



In generale si. Tra l'altro in Lombardia è prevista anche un'autorizzazione
congiunta VVF/ASL/ARPA/UTIF/Comune per i distributori ad uso privato.

Esiste un esonero dagli obblighi di prevenzione incendi per le sole cisterne
mobili fino a 9.000 l e solo per attività agricole, edilizie e di cava.
Purtoppo chi vende i serbatoi spaccia tale deroga per tutte le attività.

ministeriale

pratica

Da noi (BS), viene seguito l'iter normale, integrato con la pratica di cui
sopra.


In tal caso rientrano nell'esonero di cui sopra.

Cordialmente
AG
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3 3rd April 20:28
alucard
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Posts: 1
Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


"S.C.A.I. S.r.l." <scaisrl@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:f33cu4$qd4$1@newsread.albacom.net...

un'autorizzazione

cisterne


esiste

di


Ciao Andrea, e grazie mille per la risposta. In riferimento a quest'ultimo
punto: sopra parlavi di "cisterne mobili" fino a 9000l. In realtà si tratta
di serbatoi fuori terra di capacità inferiore a 9000l, con vasca di raccolta
sottostante ed una tettoia metallica di copertura, con annessa una cassetta
contenente pompa, pistola di erogazione ed un estintore. Sono mobili nel
senso che sono semplicemente poggiati a terra, senza basamenti o altro:
rientrano nella casistica esonerata dalla presentazione del progetto, che tu
sappia? Hai dei riferimenti normativi nazionali, oppure si tratta di un
provvedimento locale?
Grazie ancora


aLUCArd (from work)

--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."
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4 3rd April 20:28
massimo
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Posts: 1
Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


Buongiorno,

mi collego a questo post per una domanda al volo.
Nella mia zona, credo in tutta italia, nelle aree per la distribuzione
di gas metano e gpl è sovente trovare un'autofficina che provvede
all'installazione degli impianti a gpl e metano, appunto, sugli
autoveicoli.
Ho preso in incarico una consulenza per gestione degli adempimenti di
una di queste officine solo che non ho ben definito ancora come
apporcciare la seguente questione:
l'autofficina, ospitata all'interno dei locali della società
proprietaria dell'impianto (ENI) , oltre ad eseguire lavori sugli
autoveicoli solitamente è gestore dell'impianto di distribuzione
carburante.
Devo, secondo voi, ****izzare i due processi separatamente o no ?

Mi spiego: prendo in considerazione la mera attività di autofficina di
cui è titolare il mio cliente ed eseguo tutte le valutazioni del caso
COORDINANDO (art.7) le attività con quelle per la gestione
dell'impianto ? oppure devo considerare che il mio cliente, in quanto
gestore dell'impianto, risulta responsabile di tutta la baracca e
quindi valuto sia le attività di autofficina che quelle di erogazione
di carburante ?

Nella seconda ipotesi dovrei anche valutare, in maniera più pesante,
tutta la parte di gestione delle emergenze.
La struttura è dotata ovviamente di CPI ed è affidata in gestione al
mio cliente da una società a partecipazione pubblica.

Forse è solo un semplice caso di identificazione del datore di
lavoro.....

Grazie a chi contribuirà....

Massimo
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5 4th April 11:00
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


Ciao,
mi risulta che la norma di prevenzione incendi sia nazionale e faccia
riferimento al disposto del Decreto ministeriale 19.03.1990. Dalla
descrizione che fai dei "tuoi" serbatoi sembra che abbiano le
caratteristiche richieste ma bisogna controllare che siano del tipo
"approvato" dal M.I.

Decreto ministeriale 19.03.1990:

E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori
mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il
rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole,
di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali ferroviari
ed edili, alle seguenti condizioni:

- il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000
litri;

- il "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal
Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n.
XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;

- il "contenitore-distributore" deve essere provvisto di bacino di
contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità
geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti
atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa
a terra;

- devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una
distanza di protezione non inferiore a 3 m;

- il "contenitore-distributore" deve essere contornato da un'area,
avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva
di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

- devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal
decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;

- in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre
estintori portatili di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno,
per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a
39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione
elettrica;
- gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere
realizzati in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo
1968, n. 186;

- il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico.

Saluti
MG
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6 4th April 11:00
s.c.a.i. s.r.l.
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


tratta

raccolta

cassetta


E' la stessa cosa.


tu

Eccoti gli estremi:

L'installazione dei distributori mobili di gasolio è consentito
esclusivamente nei seguenti specifici casi:

1.. Per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende
agricole, di cave, cantieri e altre attività, purché il distributore sia
destinato a rifornire macchine operatrici non targate e non circolanti su
strada (vedi D.M. 19/03/1990 e Lett. Circ. P322/4133 sott. 170 del 9/3/1998)
e in tal caso si configura l'attività n. 15 del D.M. 16/02/1982, superando
pertanto quanto era stato indicato con Telegramma Circolare n. 4113 del
11/04/1990, il quale stabiliva che i contenitori distributori mobili
utilizzati per il rifornimento di carburante di macchine in uso presso
aziende agricole, cave e cantieri non erano soggetti ai controlli
antincendio da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco

2.. Per il rifornimento di automezzi destinati all´attività di
autotrasporto presso le ditte che come tali risultano iscritte presso la
C.C.I.A.A. e in tal caso si configura l'attvità n. 18 del D.M. 16/02/1982.
(Vedi D.M. 12/09/2003 e Lett. Circ. n. P382/4113 sott. 170/B(Bis) del
24/03/2004)

In tutti gli altri casi si possono installare solamente distributori di
gasolio di tipo tradizionale (con serbatoio interrato). Ogni installazione
di tipo difforme da quanto sopra descritto può essere sanzionata a norma di
legge.

Cordialmente

AG
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7 4th April 11:00
alucard
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


Grazie mille!


aLUCArd (from work)

--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."
<grannysaysband@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1179999182.641517.128750@m36g2000hse.googlegr oups.com...


tratta

raccolta

cassetta

tu

Ciao,
mi risulta che la norma di prevenzione incendi sia nazionale e faccia
riferimento al disposto del Decreto ministeriale 19.03.1990. Dalla
descrizione che fai dei "tuoi" serbatoi sembra che abbiano le
caratteristiche richieste ma bisogna controllare che siano del tipo
"approvato" dal M.I.

Decreto ministeriale 19.03.1990:

E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori
mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il
rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole,
di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali ferroviari
ed edili, alle seguenti condizioni:

- il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000
litri;

- il "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal
Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n.
XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;

- il "contenitore-distributore" deve essere provvisto di bacino di
contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità
geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti
atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa
a terra;

- devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una
distanza di protezione non inferiore a 3 m;

- il "contenitore-distributore" deve essere contornato da un'area,
avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva
di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

- devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal
decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;

- in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre
estintori portatili di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno,
per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a
39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione
elettrica;
- gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere
realizzati in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo
1968, n. 186;

- il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico.

Saluti
MG
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8 4th April 11:00
alucard
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


"S.C.A.I. S.r.l." <scaisrl@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:f3405u$53f$1@newsread.albacom.net...

9/3/1998)

Grazie ancora Andrea.


aLUCArd (from work)

--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."
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9 4th April 11:00
alucard
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


"S.C.A.I. S.r.l." <scaisrl@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:f3405u$53f$1@newsread.albacom.net...


Sia per Andrea che per granny. A seguito delle vostre risposte ho letto sia
il DM 19/03/1990 e la successiva lettera-circolare P322-4113 sott170 del 9
marzo 1998. Dalla lettura di questi due do***enti, mi sembra dunque di
capire che le installazioni siano corrette da un punto di vista tecnico
(anche se non ho visto i tre estintori, ma solo uno), ma che comunque sono
soggette a CPI, poichè i serbatoi superano 0,5mc di capacità (grosso modo
saranno 5000 litri). La mia preoccupazione è invece proprio questa: per
ciascuna di queste installazioni devo redigere una pratica di prevenzione
incendi per attività 15 DM 16/02/1982 e richiedere la visita dei VVF per il
rilascio (ed eventuale rinnovo) del CPI, o sbaglio?


aLUCArd (from work)

--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."
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10 4th April 11:00
s.c.a.i. s.r.l.
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Default Prevenzione incendi: impianti distribuzione carburante


Ricordavo 9000 l....

Comunque controlla bene il volume, di solito, è inferiore a quello previsto
per il CPI (commercialmente ineccepibile), e la cisterna non va riempita del
tutto, ma deve essere lasciata una quota (mi pare il 10%), per far si che
non si faccia il vuoto (prevista dal costruttore).

Cordialmente
AG
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