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1 7th September 02:54
paradigmi sas
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Default Titolo I - capo II



Capo II - Principi generali di prevenzione

Art. 6 - Misure generali di tutela

(art. 3 D. Lgs. 626/94)

La lettera b) è accettabile fino a "concretamente attuabili". Si presta ad
interpretazioni pericolosamente ambigue "in quanto generalmente utilizzate".
Le misure di sicurezza vanno adottate - come principio generale - anche se
per ipotesi non sono generalmente attuate in un qualche caso particolare.

La lettera d) non è stata modificata; sarebbe l'occasione di tradurla in
"italiano".

È stata eliminata la lettera l) dell'art. 3 - controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;

La cosa è ovviamente inspiegabile.

La lettera j) aggiunge alla corrispondente m) dell'art. 3 la comunicazione
della mancata idoneità e la possibilità di adibire i lavoratori non idonei
ad altra mansione.

Mancano poi completamente le seguenti lettere della 626:

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei

lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro

rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;

Ora, forse qualcosa si poteva togliere, anche perché alcune cose sono
ripetitive, ma certo non tutto. Viene invece aggiunta la nuova lettera l):
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di
codici di condotta e di buone prassi.

E questa ci può stare per la prima parte, dalla virgola in poi o si mette un
"anche" o "ad esempio" oppure meglio togliere.

In definitiva un articolo - con poche conseguenze pratiche - che poteva
essere lasciato così o con piccoli miglioramenti ha subito una serie di
stralci e modifiche in gran parte peggiorative.

Art. 7 - Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

(art. 4 D. Lgs. 626/94)

Innanzitutto va osservato che gli obblighi dei preposti sono stati
giustamente separati.

comma 1: alla lettera b) MANCA il piano di miglioramento fra i contenuti il
PIANO DI MIGLIORAMENTO, anche se in parte implicito nella nuova definizione
di "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione"

E proprio questa definizione:

"La scelta dei criteri di redazione del do***ento è rimessa al datore di
lavoro, che

vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da

garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione"

è destinata a far molto discutere. Per quale scopo demandare al solo datore
di lavoro la scelta dei criteri di redazione ? Perché introdurre - come un
obbligo - oltre alla giusta comprensibilità la semplicità e la brevità e non
anche allo stesso livello la completezza e idoneità ?

E quando mai la "brevità" in particolare può diventare obbligatoria ? Certo,
la lungaggine è negativa, ma non è almeno altrettanto importante la
completezza ed il giusto approfondimento ? Sembra un escamotage per
b****izzare il do***ento. Poco credibile la nota al testo per giustificare l'operazione.

Si parla di nomina del "responsabile" (di cosa ?) ma non degli ASPP.

Comma 2:

manca l'obbligo generale di adottare le misure di sicurezza (non è poco !)

lettera c): si adottano le misure di emergenza ma non vengono designati i
responsabili

lettera d): l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione è ancora legato
alla "moda":

"secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di
attività

dell'azienda o dell'unità produttiva". La sicurezza è quindi obbligatoria
solo se generalmente adottata.

Lettera e): L'affidamento dei compiti ai lavoratori deve tener conto delle
loro capacità, ma non più delle loro condizioni - questa variazione dovrebbe
essere spiegata.

Lettera f): La fornitura dei DPI non è più fatta sentito il RSPP (che ci sta
a fare ?)

Il DDL non deve più richiedere al medico l'osservanza degli obblighi
previsti dal medico (un obbligo forse pleonastico)

Lettera n): l'obbligo di formazione e informazione non era inserito nell'art.
4

Comma 6: - Nelle aziende di cui all'allegato II, il DVR può essere redatto
in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi
bilaterali.

Le aziende di cui all'Allegato II, modificato, risultano ora la maggioranza.
Dopo aver detto che il do***ento deve essere semplice, ora si parla di una
ulteriore semplificazione, da concordare all'interno degli organismi
bilaterali. Non si sentiva il bisogno, dopo quasi 10 anni di DVR redatti, di
inserire ulteriori semplificazioni. Certo in precedenza c'era il comma 9 con
il relativo decreto di attuazione - e chi l'ha mai applicato ! - e quindi
non è un peggioramento

COSA MANCA DALL'ART. 4 DELLA 626: a parte quanto già detto, fra cui le
nomine degli addetti all'emergenza e degli ASPP e altre cosette minori .
manca completamente il comma 11.

Vale a dire che sparisce - se non la troviamo altrove - la storia dell'autocertificazione
per le aziende fino a 10 addetti. Quindi il do***ento, per quanto
semplificato e breve - e per le microimprese può essere giustificato
semplificare - va fatto per tutte.

Art. 8 - Obblighi dei preposti

Alcuni obblighi che erano nel vecchio articolo 4 ricompaiono qui, in quanto
più caratterizzanti la funzione di preposto. Mi riferisco alle lettere b),
c), d), e) del comma 1. La lettera b) e e) in realtà compaiono anche nell'articolo
7 comma 2 lettere g) e o).

Mi chiedo se ciò sia voluto.

Per il resto è positivo avere un articolo specifico.

Art. 9 - Obblighi dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei componenti
dell'impresa familiare

(ex art. 5 D. Lgs. 626)

Per i primi due commi nulla di nuovo.

Il terzo comma pone sullo stesso livello i lavoratori autonomi e i
componenti dell'azienda familiare, i quali devono comunque sottoporsi a
sorveglianza sanitaria, e questo è un obbligo aggiuntivo di non poco conto
!.

Art. 10 - Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel
contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d'opera, del
distaccante e del distaccatario

(ex art. 7 D. Lgs. 626/94 con aggiunte)

Il comma 4 è se vogliamo scontato (le macchine concesse in uso devono essere
sicure) ma è meglio non dare nulla di scontato

Il 5° esplicita per la prima volta il problema dei lavoratori in distacco.
Un articolo ragionevole.

Art. 11 - Obblighi dei progettisti

Art. 12 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 13 - Obblighi degli installatori

(ex. Art. 6, semplicemente diviso in 3 parti)

Nulla di nuovo
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2 7th September 02:54
paradigmi sas
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Capo II - Principi generali di prevenzione

Art. 6 - Misure generali di tutela

(art. 3 D. Lgs. 626/94)

La lettera b) è accettabile fino a "concretamente attuabili". Si presta ad
interpretazioni pericolosamente ambigue "in quanto generalmente utilizzate".
Le misure di sicurezza vanno adottate - come principio generale - anche se
per ipotesi non sono generalmente attuate in un qualche caso particolare.

La lettera d) non è stata modificata; sarebbe l'occasione di tradurla in
"italiano".

È stata eliminata la lettera l) dell'art. 3 - controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;

La cosa è ovviamente inspiegabile.

La lettera j) aggiunge alla corrispondente m) dell'art. 3 la comunicazione
della mancata idoneità e la possibilità di adibire i lavoratori non idonei
ad altra mansione.

Mancano poi completamente le seguenti lettere della 626:


n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e
la salute sul
luogo di lavoro;


Ora, forse qualcosa si poteva togliere, anche perché alcune cose sono
ripetitive, ma certo non tutto. Viene invece aggiunta la nuova lettera l):
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di
codici di condotta e di buone prassi.

E questa ci può stare per la prima parte, dalla virgola in poi o si mette un
"anche" o "ad esempio" oppure meglio togliere.

In definitiva un articolo - con poche conseguenze pratiche - che poteva
essere lasciato così o con piccoli miglioramenti ha subito una serie di
stralci e modifiche in gran parte peggiorative.

Art. 7 - Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

(art. 4 D. Lgs. 626/94)

Innanzitutto va osservato che gli obblighi dei preposti sono stati
giustamente separati.

comma 1: alla lettera b) MANCA il piano di miglioramento fra i contenuti il
PIANO DI MIGLIORAMENTO, anche se in parte implicito nella nuova definizione
di "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione"

E proprio questa definizione:
"La scelta dei criteri di redazione del do***ento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione"

è destinata a far molto discutere. Per quale scopo demandare al solo datore
di lavoro la scelta dei criteri di redazione ? Perché introdurre - come un
obbligo - oltre alla giusta comprensibilità la semplicità e la brevità e non
anche allo stesso livello la completezza e idoneità ?

E quando mai la "brevità" in particolare può diventare obbligatoria ? Certo,
la lungaggine è negativa, ma non è almeno altrettanto importante la
completezza ed il giusto approfondimento ? Sembra un escamotage per
b****izzare il do***ento. Poco credibile la nota al testo per giustificare
l'operazione.

Si parla di nomina del "responsabile" (di cosa ?) ma non degli ASPP.

Comma 2:
manca l'obbligo generale di adottare le misure di sicurezza (non è poco !)

lettera c): si adottano le misure di emergenza ma non vengono designati i
responsabili

lettera d): l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione è ancora legato
alla "moda":

"secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di
attività dell'azienda o dell'unità produttiva". La sicurezza è quindi
obbligatoria
solo se generalmente adottata.

Lettera e): L'affidamento dei compiti ai lavoratori deve tener conto delle
loro capacità, ma non più delle loro condizioni - questa variazione dovrebbe
essere spiegata.

Lettera f): La fornitura dei DPI non è più fatta sentito il RSPP (che ci sta
a fare ?)

Il DDL non deve più richiedere al medico l'osservanza degli obblighi
previsti dal medico (un obbligo forse pleonastico)


Lettera n): l'obbligo di formazione e informazione non era inserito
nell'art.
4

Comma 6: - Nelle aziende di cui all'allegato II, il DVR può essere redatto
in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi
bilaterali.

Le aziende di cui all'Allegato II, modificato, risultano ora la maggioranza.
Dopo aver detto che il do***ento deve essere semplice, ora si parla di una
ulteriore semplificazione, da concordare all'interno degli organismi
bilaterali. Non si sentiva il bisogno, dopo quasi 10 anni di DVR redatti, di
inserire ulteriori semplificazioni. Certo in precedenza c'era il comma 9 con
il relativo decreto di attuazione - e chi l'ha mai applicato ! - e quindi
non è un peggioramento

COSA MANCA DALL'ART. 4 DELLA 626: a parte quanto già detto, fra cui le
nomine degli addetti all'emergenza e degli ASPP e altre cosette minori .
manca completamente il comma 11.

Vale a dire che sparisce - se non la troviamo altrove - la storia
dell'autocertificazione
per le aziende fino a 10 addetti. Quindi il do***ento, per quanto
semplificato e breve - e per le microimprese può essere giustificato
semplificare - va fatto per tutte.


Art. 8 - Obblighi dei preposti

Alcuni obblighi che erano nel vecchio articolo 4 ricompaiono qui, in quanto
più caratterizzanti la funzione di preposto. Mi riferisco alle lettere b),
c), d), e) del comma 1. La lettera b) e e) in realtà compaiono anche
nell'articolo
7 comma 2 lettere g) e o).

Mi chiedo se ciò sia voluto.

Per il resto è positivo avere un articolo specifico.

Art. 9 - Obblighi dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei componenti
dell'impresa familiare
(ex art. 5 D. Lgs. 626)

Per i primi due commi nulla di nuovo.

Il terzo comma pone sullo stesso livello i lavoratori autonomi e i
componenti dell'azienda familiare, i quali devono comunque sottoporsi a
sorveglianza sanitaria, e questo è un obbligo aggiuntivo di non poco conto
!.


Art. 10 - Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel
contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d'opera, del
distaccante e del distaccatario
(ex art. 7 D. Lgs. 626/94 con aggiunte)

Il comma 4 è se vogliamo scontato (le macchine concesse in uso devono essere
sicure) ma è meglio non dare nulla di scontato

Il 5° esplicita per la prima volta il problema dei lavoratori in distacco.
Un articolo ragionevole.

Art. 11 - Obblighi dei progettisti

Art. 12 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 13 - Obblighi degli installatori

(ex. Art. 6, semplicemente diviso in 3 parti)

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3 7th September 02:54
zebedeirotti
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"Paradigmi Sas" <paradigmiTIDITORNO@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:%W7jd.277058$35.12790394@news4.tin.it...


Ecco in questo commento è racchiusa gran parte delle mie doglienze: Ormai le
aziende che possono far a meno dell'esperto sono la maggioranza, senza
contare la possibilità di poter elaborare una DVR in forma semplice e breve.
Sfido io, che un ispettore abbia la possibilità di contestare la non
effettuata valutazione dei rischi ovevro incompleta !?

Come detto, fra tanti paroloni, i furbacchioni ci hanno ficcato proprio
quello che volevano le lobby delel varie categorie datoriali. La professione
è in forte pericolo !!
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4 7th September 02:54
norby
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Quella della buona prassi (OHSAS 18001, UNI 10616, 10617, 10925, 10672 o
UNI INAIL per intenderci) sembra
sia il cavallo di battaglia della nuova normativa, qui però vale la pena di
soffermarsi: che cosa significherà adottare questi sistemi?
"A pensar male si fa peccato, però (in politica) spesso si indovina".
Facciamo un pò la somma delle intenzioni di questo TU:
- responsabilità del DdL
+ Responsabilità per i Dirigenti
+ Responsabilità per i Consulenti
+ Responsabilità per i Fornitori
- importanza del DVR
+ importanza della gestione dei rischi (buona prassi)
- sanzioni definite a priori (547 ecc.)
= maggior professionalità per tutti o minor possibilità di individuare nel
DdL il principale responsabile??

Prima nota importante: anche in questo testo si segue il criterio del RSPP
per n° di dipendenti anziché quello dell'indice di rischio!
Oltre ad innalzare la quota (da 10 dip. a 50) questo è in netto contrasto
con l'elaborando do***ento della Conferenza Stato-Regioni per la formazione
dei A/RSPP che prevede la formazione per settori ATECO. Quest'ultima
utilizzata persino per la nuova tabella di classificazione delle attività
economiche - ATECOFIN 2004 - che a partire dal 1° gennaio 2004 deve essere
utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare
all'Agenzia delle Entrate (G. U. n. 301 del 30/12/03). Se si correla con
quanto scritto nell'art. 15 si vedrà che non è cosa da poco (l'RSPP può
avere la IIIa media).

Seconda nota: conosco già la bozza di modulistica DVR che potrebbe essere
proposta. Una 10a di pagine dove la VdR è ridotta a inserire delle crocette
e dei commenti tipo: alto, basso, medio, buono sufficiente!!
Chi ha esperienza sa bene che vi sono settori formati da 3,4,5 dipendenti
con livelli di rischio realmente elevati come uffici di 300 dip. con livelli
di rischio assai modesti.
Insomma una azienda con 50 dip. e rischi importanti potrebbe redigere un DVR
standard precompilato è nessuno potrebbe contestarglielo (se non forse in
caso di infortunio, ma sarebbe troppo tardi).


Questo deriva dalla legge Biagi e dalla constatazione che sono troppi gli
infortuni "casalinghi" o comunque quelli che vengono fatti passare in tal
senso.
Bye
Norbert

P.S.: ho contattato il Consiglio Nazionale del mio Albo: non sapevano nulla
di quanto segnalato nella mio post del 13/10: "
Testo Unico nuovi soggetti formatori". Alcuni membri del Consiglio si
attiveranno per ottenere chiarimenti e richiedere all'On. Sacconi
l'inserimento anche dei Collegi tra gli enti riconosciuti. Pertanto se altri
sono iscritti ad Albi professionali consiglio di attivarsi in merito: FATEVI
SENTIRE. Se volete posso inviarvi copia del testo spedito.
Bye
Norbert
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5 7th September 02:54
zebedeirotti
External User
 
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OK


"Norby" <norfer.togliere@qui.tin.it> ha scritto nel messaggio
news:zAmjd.136354$b5.6735673@news3.tin.it...
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6 7th September 02:54
zebedeirotti
External User
 
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Scusami se mi ripeto, ma per OK intendevo anche la copia del testo spedito.
Grazie
Zebedei
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7 7th September 02:54
norby
External User
 
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Mi devi dare una email valida, questa sotto ritorna:
- These recipients of your message have been processed by the mail server:
zebedeirotti @ inwind.it; Failed; 5.1.1 (bad destination mailbox address)

Remote MTA mx5.inwind.it: SMTP diagnostic: 550 RCPT TO:<zebedeirotti @
inwind.it> User unknown

Bye
Norbert
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8 7th September 02:54
zebedeirotti
External User
 
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Scusami ancora: ma non pui metterla a disposizione della New ?

Se ci sono degli mpedimenti fammelo sapere che t'ivierò un indirizzo valido.

saluti e grazie

Zebedeirotti


"Norby" <norfer.togliere@qui.tin.it> ha scritto nel messaggio
news:TeGjd.140096$b5.6981179@news3.tin.it...
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9 7th September 02:54
norby
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SI. Non vorrei creare spam o che qualcuno ne approfittasse per altri scopi.


Attendo.
Per il privato basta ripulire dopo (et) prima del punto.
Bye
Norbert

P.S.: Sei l'unico che si è fatto sentire. Sembra che questa storia del TU
sia sottovalutata dal NG (a parte MM), eppure è un momento di grande
importanza, forse il più critico in 50 anni.
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