Titolo I - capo II
Capo II - Principi generali di prevenzione
Art. 6 - Misure generali di tutela
(art. 3 D. Lgs. 626/94)
La lettera b) è accettabile fino a "concretamente attuabili". Si presta ad
interpretazioni pericolosamente ambigue "in quanto generalmente utilizzate".
Le misure di sicurezza vanno adottate - come principio generale - anche se
per ipotesi non sono generalmente attuate in un qualche caso particolare.
La lettera d) non è stata modificata; sarebbe l'occasione di tradurla in
"italiano".
È stata eliminata la lettera l) dell'art. 3 - controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
La cosa è ovviamente inspiegabile.
La lettera j) aggiunge alla corrispondente m) dell'art. 3 la comunicazione
della mancata idoneità e la possibilità di adibire i lavoratori non idonei
ad altra mansione.
Mancano poi completamente le seguenti lettere della 626:
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
Ora, forse qualcosa si poteva togliere, anche perché alcune cose sono
ripetitive, ma certo non tutto. Viene invece aggiunta la nuova lettera l):
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di
codici di condotta e di buone prassi.
E questa ci può stare per la prima parte, dalla virgola in poi o si mette un
"anche" o "ad esempio" oppure meglio togliere.
In definitiva un articolo - con poche conseguenze pratiche - che poteva
essere lasciato così o con piccoli miglioramenti ha subito una serie di
stralci e modifiche in gran parte peggiorative.
Art. 7 - Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti
(art. 4 D. Lgs. 626/94)
Innanzitutto va osservato che gli obblighi dei preposti sono stati
giustamente separati.
comma 1: alla lettera b) MANCA il piano di miglioramento fra i contenuti il
PIANO DI MIGLIORAMENTO, anche se in parte implicito nella nuova definizione
di "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione"
E proprio questa definizione:
"La scelta dei criteri di redazione del do***ento è rimessa al datore di
lavoro, che
vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione"
è destinata a far molto discutere. Per quale scopo demandare al solo datore
di lavoro la scelta dei criteri di redazione ? Perché introdurre - come un
obbligo - oltre alla giusta comprensibilità la semplicità e la brevità e non
anche allo stesso livello la completezza e idoneità ?
E quando mai la "brevità" in particolare può diventare obbligatoria ? Certo,
la lungaggine è negativa, ma non è almeno altrettanto importante la
completezza ed il giusto approfondimento ? Sembra un escamotage per
b****izzare il do***ento. Poco credibile la nota al testo per giustificare l'operazione.
Si parla di nomina del "responsabile" (di cosa ?) ma non degli ASPP.
Comma 2:
manca l'obbligo generale di adottare le misure di sicurezza (non è poco !)
lettera c): si adottano le misure di emergenza ma non vengono designati i
responsabili
lettera d): l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione è ancora legato
alla "moda":
"secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di
attività
dell'azienda o dell'unità produttiva". La sicurezza è quindi obbligatoria
solo se generalmente adottata.
Lettera e): L'affidamento dei compiti ai lavoratori deve tener conto delle
loro capacità, ma non più delle loro condizioni - questa variazione dovrebbe
essere spiegata.
Lettera f): La fornitura dei DPI non è più fatta sentito il RSPP (che ci sta
a fare ?)
Il DDL non deve più richiedere al medico l'osservanza degli obblighi
previsti dal medico (un obbligo forse pleonastico)
Lettera n): l'obbligo di formazione e informazione non era inserito nell'art.
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Comma 6: - Nelle aziende di cui all'allegato II, il DVR può essere redatto
in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi
bilaterali.
Le aziende di cui all'Allegato II, modificato, risultano ora la maggioranza.
Dopo aver detto che il do***ento deve essere semplice, ora si parla di una
ulteriore semplificazione, da concordare all'interno degli organismi
bilaterali. Non si sentiva il bisogno, dopo quasi 10 anni di DVR redatti, di
inserire ulteriori semplificazioni. Certo in precedenza c'era il comma 9 con
il relativo decreto di attuazione - e chi l'ha mai applicato ! - e quindi
non è un peggioramento
COSA MANCA DALL'ART. 4 DELLA 626: a parte quanto già detto, fra cui le
nomine degli addetti all'emergenza e degli ASPP e altre cosette minori .
manca completamente il comma 11.
Vale a dire che sparisce - se non la troviamo altrove - la storia dell'autocertificazione
per le aziende fino a 10 addetti. Quindi il do***ento, per quanto
semplificato e breve - e per le microimprese può essere giustificato
semplificare - va fatto per tutte.
Art. 8 - Obblighi dei preposti
Alcuni obblighi che erano nel vecchio articolo 4 ricompaiono qui, in quanto
più caratterizzanti la funzione di preposto. Mi riferisco alle lettere b),
c), d), e) del comma 1. La lettera b) e e) in realtà compaiono anche nell'articolo
7 comma 2 lettere g) e o).
Mi chiedo se ciò sia voluto.
Per il resto è positivo avere un articolo specifico.
Art. 9 - Obblighi dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei componenti
dell'impresa familiare
(ex art. 5 D. Lgs. 626)
Per i primi due commi nulla di nuovo.
Il terzo comma pone sullo stesso livello i lavoratori autonomi e i
componenti dell'azienda familiare, i quali devono comunque sottoporsi a
sorveglianza sanitaria, e questo è un obbligo aggiuntivo di non poco conto
!.
Art. 10 - Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel
contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d'opera, del
distaccante e del distaccatario
(ex art. 7 D. Lgs. 626/94 con aggiunte)
Il comma 4 è se vogliamo scontato (le macchine concesse in uso devono essere
sicure) ma è meglio non dare nulla di scontato
Il 5° esplicita per la prima volta il problema dei lavoratori in distacco.
Un articolo ragionevole.
Art. 11 - Obblighi dei progettisti
Art. 12 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 13 - Obblighi degli installatori
(ex. Art. 6, semplicemente diviso in 3 parti)
Nulla di nuovo
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