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1 12th November 17:47
sclerotico
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum)



Indurre all'astensione è un reato
COSA DICE LA LEGGE

Art. 98 del Testo Unico delle leggi elettorali, Titolo VII:
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di
un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque
investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle
proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera
1. a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidati od
2. a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di
determinate liste o di determinati candidati o
3. ad indurli all'astensione,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
600.000 a lire 4.000.000.

ART. 51. della legge 352/1970 (Norme sui referendum):
Le disposizioni penali, contenute nel titolo vii del testo unico delle leggi
per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste
dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche
quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per
richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto
relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della
presente legge

CHI COMMETTE REATO

- I preti che dal pulpito propagandano astensione come scelta della Chiesa
- Gli insegnanti di religione che lo dicono in classe
- I cappellani militari e quelli negli ospedali e nelle carceri
- Pera e Casini qualora lo dicano in qualità di Presidenti Camere

RATIO DELLA NORMA

L'esistenza di questa norma è conseguenza del riconoscimento dello status di
ministro di culto, cui corrispondono norme speciali. Alcune favorevoli (ad
esempio preti possono ricevere testamento in caso di calamità), alcune
restrittive, quali quelle con la finalità di evitare ingerenza in
determinati campi: (non possono svolgere funzioni di avvocato, notaio,
giudice popolare, sindaco, consigliere comunale nel luogo in cui sono
parroci, etc.).
Si tratta di un divieto in conseguenza del riconoscimento della dimensione
pubblica degli ecclesiastici. E' una norma fondamentalmente di impostazione
fascista, da abrogare anche per quanto riguarda le norme in favore del
Vaticano e del clero. Tuttavia finché è in vigore deve essere rispettata non
solo quando va a favore degli ecclesiastici, ma anche quando pone dei limiti
alla loro libertà di azione.

CONCORDATO 1984

Non è vero che ha fatto perdere di valore alla norma, anzi: Il Concordato
del 1984 ha rafforzato la ratio di questo divieto.
Infatti, presupposto del Concordato 1984 è proprio il riconoscimento da
parte della Chiesa (con la Gaudium et Spes) della libertà politica dei
cattolici italiani.
È inequivocabile che "la promozione dell'uomo" di cui parla il Concordato la
Chiesa può perseguirla nella sua competenza, che è quella spirituale e non
temporale.
Si potrebbe dire che proprio in virtù di questo impegno da parte della
Chiesa lo Stato Italiano ha, dopo il 1984, ampliato i privilegi a favore
della CHIESA.
Basti pensare che mentre prima del 1984 lo Stato pagava solo 200 milioni di
euro per il sostentamento del clero e 4 milioni di euro per costruire nuove
chiese, oggi lo Stato versa 1 miliardo di euro con 8 per mille e ammette che
i soldi siano spesi per tante finalità che determinano un maggiore controllo
sociale.
O anche quello che accade con gli insegnanti di religione: non si potrebbe
ammettere che i Vescovi possano sceglierli su base di indicazioni morali e
religiose se queste poi influiscono anche sulle dinamiche politiche e
elettorali.

PERCHE C'è INDUZIONE

- Autorevolezza della funzione: Dirlo dal pulpito (della chiesa o della
conferenza episcopale) è in se un fattore di induzione
- Controllo sociale: la CEI spende in Italia 1 miliardo di euro dell'8per
mille in mense, nuove chiese etc. La CEI usa 150 milioni di euro ogni anno
per costruire nuove chiese: molto facile che nel piccolo paese può accadere
che il solo andare al voto possa comportare ritorsioni ad esempioo al
titolare della ditta che fornisce il cemento, le travi, le pulizie etc.
- Dipendenza economica: gli insegnanti di religione, ma anche i cappellani
militari etc, sono revocabili dalla CEI, proprio per ragioni etiche, per cui
è evidente che di fronte a indicazione di astensione c'è conseguenza di
revoca del posto e quindi dello stipendio!
- Dipendenza economica 2: anche i preti sono sotto ricatto, perché tramite l'8
per mille non sono loro a ricevere direttamente i denari dalla comunità dei
fedeli, ma solo se la CEI gli riconosce il titolo.

SENTENZA CASSAZIONE

C'è stata nel 1984 una sentenza della Cassazione sul referendum sull'aborto,
dove in realtà si disse solo che nel caso di specie non c'era reato perché
il prete si era limitato ad esporre volantini senza chiaro riferimento di
voto e senza preannunciare svantaggi, neanche di tipo spirituale, da un
comportamento diverso.
Non è una sentenza dirimente, sia perché datata, sia perché si trattava dell'ipotesi
di vincolare al no gli elettori e non la differente condotta di "indurre"
all'astensione.
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2 12th November 17:47
cbp-lf
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum)



fottiti anche se non è reato perchè si tende a liberalizzare anche i frosci.
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3 12th November 17:47
sclerotico
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum)


"Cbp-lf" <cbplf@libero.it> ha scritto nel messaggio

"Semplicemente il vostro parlare sia SI quando è SI, e No quando è NO, tutto
il resto viene dal maligno"

(Vangelo secondo Matteo 5,37)
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4 12th November 17:47
sclerotico
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum)


"Cbp-lf" <cbplf@libero.it> ha scritto nel messaggio

"Semplicemente il vostro parlare sia SI quando è SI, e No quando è NO, tutto
il resto viene dal maligno"

(Vangelo secondo Matteo 5,37)
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5 12th November 17:47
antonio casini
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum) (data)


"Sclerotico" <nospam@nospam.mm> ha scritto nel messaggio
news:VDqne.971138$b5.42215846@news3.tin.it...

[.....]

IN QUESTO ARTICOLO DI LEGGE SI PARLA DI ASTENSIONE DAL VOTO PER LE
ELEZIONI, NON PER IL REFERENDUM.

IL VOTO PER LE ELEZIONI E' UN DIRITTO DOVERE DICHIARATO DALLA cOSTITUZIONE.

TEMPO FA CHI NON VOTAVA ALLE ELEZIONI VENIVA SEGNALATO SULLA FEDINA PENALE.

pER QUANTO RIGUARDA IL REFERENDUM,. UNO DEI MODI DI "VOTARE" E'
L'ASTENSIONE, CON CUI SI DICHIARA NON CONSIDERARE VALIDO IL REFERENDUM.

Scusate il maiuscolo ma ho scritto senza guardare lo schermo e non riesco a
correggere perche' mi si incrociano gli occhi data l'ora, e non c''e nemmeno
il semaforo!

Antonio Casini
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6 12th November 17:47
cbp-lf
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum)


"Sclerotico" ha scritto nel messaggio

Visto che lo pigli in maniera rigorosa letteralmente io non andrò a votare
per libero arbitrio perchè alle elezioni non parlo con la scheda elettorale.
Lo ti piacque?
Non mi rispondere con un concetto elaborato, ma barra gli appositi spazi:

SI [ ]
NO [ ]
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7 12th November 17:48
sclerotico
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Default Indurre all'astensione è un reato (referendum)


"Antonio Casini" <antonio_casini@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio


Ehhh?
Ma lo hai letto??


Data la tarda ora, hai anche preso un granchio...
Qui non si discute dell'astensione, diritto di voto....si dice che è reato
indurre all'astensione usando il proprio potere, qualunque esso sia (se un
prete durante la messa, ci ficca dentro nella predica di non andare a
votare, commette un reato).

Più chiaro adesso?


Sclerotico
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8 12th November 17:48
sclerotico
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"Cbp-lf" <cbplf@libero.it> ha scritto nel messaggio

Benissimo.
Ma io non parlo con i satanisti travestiti da predicatori.
LO TI PIACQUE?
Adios,

Sclerotico
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9 12th November 17:48
mgalfarano
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LEGGE ELETTORALE - Art. 98
[ T.U. delle leggi elettorali; Titolo VII ]
«Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente
di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto,
chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare,
abusando delle proprie attribuzioni nell'esercizio di esse, si adopera -
a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di
candidati - od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in
pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati - o ad indurli
all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire
600.000 a lire 4.000.000.»

in combinato disposto con:

ART. 51. della legge 352/1970 sui referendum
« Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del Testo Unico delle
Leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto Testo Unico, si
applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino
le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o
astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II
e III della presente legge. »


Mi sa che ha ragione Sclerotico
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10 12th November 17:48
cbp-lf
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"Sclerotico" ha scritto nel messaggio


E il Si si e no no?
Ma sei sclerotico?
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